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Articolo 1412 del Codice Civile

L’ art. 1412 del Codice Civile è rubricato “Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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