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Articolo 335 del Codice Civile

L’articolo 335 del Codice Civile riguarda la “Riammissione nell’esercizio della amministrazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 335 del Codice Civile italiano:

Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una o nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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