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Articolo 510 del Codice Civile

L’ art. 510 del Codice Civile è rubricato “ Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 510 del Codice Civile italiano:

L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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