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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 528 del Codice di procedura civile

Articolo 528 del Codice di procedura civile

L’articolo 528 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Intervento tardivo”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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