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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 756 del Codice di procedura civile

Articolo 756 del Codice di procedura civile

L’articolo 756 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Custodia delle chiavi”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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