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Articolo 1449 del Codice Civile

L’ art. 1449 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’art. 2947.

La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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