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Articolo 1868 del Codice Civile

L’ art. 1868 del Codice Civile è rubricato “Riscatto per insolvenza del debitore“.

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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