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Articolo 1656 del Codice Civile

L’ art. 1656 del Codice Civile è rubricato “Subappalto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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