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Articolo 983 del Codice Civile

L’ art. 983 del Codice Civile è rubricato “Acessioni”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.

Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi, sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizioni della pubblica autorità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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