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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 372 del Codice di procedura civile

Articolo 372 del Codice di procedura civile

L’articolo 372 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Produzione di altri documenti”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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