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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 625 del Codice di procedura civile

Articolo 625 del Codice di procedura civile

L’articolo 625 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Procedimento”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti.
All’udienza provvede con ordinanza.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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