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Articolo 466 del Codice Civile

L’ art. 466 del Codice Civile è rubricato “ Riabilitazione dell’indegno ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 466  del Codice Civile italiano:

Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con un testamento.

Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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