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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 500 del Codice di procedura civile

Articolo 500 del Codice di procedura civile

L’articolo 500 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Effetti dell’intervento”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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