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Articolo 2395 del Codice Civile

L’ art. 2395 del Codice Civile è rubricato “Azione individuale del socio e del terzo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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