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Articolo 813 del Codice Civile

L’ art. 813 del Codice Civile è rubricato “ Distinzione dei diritti ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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