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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 657 del Codice di procedura civile

Articolo 657 del Codice di procedura civile

L’articolo 657 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.

Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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