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Articolo 14 del Codice Civile

L’articolo 14 del Codice Civile é rubricato “Atto Costitutivo” e riguarda l’atto costituito di fondazione e associazioni devono essere costituite per atto pubblico.

Il secondo comma afferma che la fondazione può essere disposta anche per testamento. Pertanto il testamento stesso é atto costitutivo.

Riporto qui sotto il testo dell’articolo:

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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