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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 816 septies del Codice di procedura civile

Articolo 816 septies del Codice di procedura civile

L’articolo 816 septies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Anticipazione delle spese”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte.

Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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