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Articolo 1409 del Codice Civile

L’ art. 1409 del Codice Civile è rubricato “Rapporti fra contraente ceduto e cessionari“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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