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16 Ottobre 2026
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Articolo 1626 del Codice Civile

L’ art. 1626 del Codice Civile è rubricato “Incapacità o insolvenza dell’affittuario“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’affitto si scioglie per l’interdizione, l’inabilitazione o l’insolvenza dell’affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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