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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 379 del Codice di procedura civile

Articolo 379 del Codice di procedura civile

L’articolo 379 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Discussione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’udienza si svolge sempre in presenza.

All’udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.

[Comma non più previsto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168]

Non sono ammesse repliche.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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