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Articolo 1378 del Codice Civile

L’ art. 1378 del Codice Civile è rubricato “Trasferimento di cosa determinata solo nel genere“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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