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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 353 del Codice Civile

Articolo 353 del Codice Civile

L’ art. 353 del Codice Civile è rubricato “ Domanda di dispensa ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 353 del Codice Civile italiano:

La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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