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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 772 del Codice di procedura civile

Articolo 772 del Codice di procedura civile

L’articolo 772 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Avviso dell’inizio dell’inventario”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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