Articolo 1826 del Codice Civile
L’ art. 1826 del Codice Civile è rubricato “Spese e diritti di commissione“.
L’esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
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