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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice PenaleArticolo 31 del Codice Penale

Articolo 31 del Codice Penale

L’articolo 31 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione”.


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Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 31 del Codice Penale italiano: 

Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell’articolo 28, ovvero con l’abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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