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Articolo 57 del Codice Civile

articolo 57 del Codice Civile è rubricato “Prova della morte dell’assente”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 57 del Codice Civile italiano:

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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