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Articolo 1637 del Codice Civile

L’ art. 1637 del Codice Civile è rubricato “Accollo di casi fortuiti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

È nullo il patto col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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