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Articolo 1670 del Codice Civile

L’ art. 1670 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità dei subappaltatori“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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