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Articolo 2654 del Codice Civile

L’ art. 2654 del Codice Civile è rubricato “Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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