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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 326 del Codice di procedura civile

Articolo 326 del Codice di procedura civile

L’articolo 326 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Decorrenza dei termini”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I termini stabiliti nell’articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell’articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

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