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Articolo 300 del Codice Civile

L’articolo 300 del Codice Civile è rubricato “Diritti e doveri dell’adottato”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 300 del Codice Civile italiano: 

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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