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17 Ottobre 2026
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Articolo 1151 del Codice Civile

L’ art. 1151 del Codice Civile è rubricato “Pagamento delle indennità“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

 


Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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