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Articolo 1134 del Codice Civile

L’ art. 1134 del Codice Civile è rubricato “Gestione di iniziativa individuale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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