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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 580 del Codice di procedura civile

Articolo 580 del Codice di procedura civile

L’articolo 580 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Prestazione della cauzione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.

Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione

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