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Articolo 1521 del Codice Civile

L’ art. 1521 del Codice Civile è rubricato “Vendita a prova“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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