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Articolo 551 del Codice Civile

L’ art. 551 del Codice Civile è rubricato “ Legato in sostituzione di legittima ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 551 del Codice Civile italiano:

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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