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Articolo 2480 del Codice Civile

L’ art. 2480 del Codice Civile è rubricato “Modificazioni dell’atto costitutivo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l’articolo 2436.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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