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Articolo 2565 del Codice Civile

L’ art. 2565 del Codice Civile è rubricato “Trasferimento della ditta“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.

Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante.

Nella successione nell’azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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