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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 621 del Codice di procedura civile

Articolo 621 del Codice di procedura civile

L’articolo 621 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Limiti della prova testimoniale” . 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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