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Articolo 1471 del Codice Civile

L’ art. 1471 del Codice Civile è rubricato “Divieti speciali di comprare“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’art. 1395.

Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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