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Articolo 2783 ter del Codice Civile

L’ art. 2783 ter del Codice Civile è rubricato “Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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