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Articolo 195 del Codice Civile

L’articolo 195 del Codice Civile è rubricato “Prelevamento dei beni mobili”
 

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 195 del Codice Civile italiano:

Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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