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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 698 del Codice di procedura civile

Articolo 698 del Codice di procedura civile

L’articolo 698 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Assunzione ed efficacia delle prove preventive”.


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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