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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 191 del Codice di procedura civile

Articolo 191 del Codice di procedura civile

L’articolo 191 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Nomina del consulente tecnico”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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