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Articolo 2396 sexies del Codice Civile

L’ art. 2396 sexies del Codice Civile è rubricato “Poteri dell’organo di controllo” ed è stato introdotto con D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione al presidente del consiglio, può altresì convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L’organo di controllo può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, numero 5.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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