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Articolo 329 del Codice Civile

L’articolo 329 del Codice Civile riguarda il “Godimento dei beni dopo la fine dell’usufrutto legale”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 329 del Codice Civile italiano:

Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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