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Articolo 126 del Codice del Consumo

L’articolo 126 del Codice del Consumo, è rubricato “Decadenza”.


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice del Consumo, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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