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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 637 del Codice di procedura civile

Articolo 637 del Codice di procedura civile

L’articolo 637 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Giudice competente” . 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 dell’articolo 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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