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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 37 del Codice di procedura civile

Articolo 37 del Codice di procedura civile

L’articolo 37 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Difetto di giurisdizione”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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